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14 Kommentare

  1. Introdotto un disegno di legge che inasprisce le pene in caso di ‚femminicidio‘,cioè omicidio compiuto come atto di odio verso la donna in quanto donna.
    Questo va aggiungersi alle aggravanti attuali basate solo sulla presenza di rapporti familiari. 
    Introdotte anche misure per la prevenzione dei femminicidi come aumento pene per maltrattamenti , estensione della misura cautelare degli arresti domiciliari 

    Sono abbastanza basita che lo stia facendo la Ministra Roccella.

  2. Sono sorpreso, in positivo. Non mi aspettavo che avrebbero fatto qualcosa di buono. Anche se non sono pronto a sentire i pianti degli incel quando leggeranno questa notizia.

    Edit: sezione commenti vomitevole e piena di incellismo, ma classico Reddit moment

  3. SenzaParrocchia on

    Una cosa abominevole che probabilmente non passerà in quanto incostituzionale. L’omicidio copre già tutti, non può passare l’idea che uccidere una donna sia più grave che uccidere un uomo.

  4. L’aggravante prevista, cioè:

    >se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità

    mi pare per metà assurda e ideologica e per metà discriminatoria.

    Assurda perché voglio proprio capire come si possa provare che il fatto sia commesso ‚come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna ‚: all’infuori del caso puramente ipotetico di un incel impazzito che va in giro ad ammazzare donne a caso perché le odia in quanto tali, gli omicidi di donne che occupano le cronache sono spesso motivati da gelosia, rancore per esser stati lasciati, paura delle conseguenze di un divorzio ecc: in tutti questi casi la vittima non viene odiata in quanto donna, ma in virtù dei rapporti specifici e concreti che intratteneva con l’assassino.

    Discriminatoria perché la casistica in cui l’omicidio viene commesso ‚per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità‘ può benissimo riguardare una vittima maschile e non si vede perché vada punita più severamente se colpisce una donna.

  5. Qualcuno mi spiega come sia costituzionale che un uomo che uccide una donna debba scontare una pena maggiore di una donna che uccide un uomo (a parità di situazione ovviamente)?

  6. Potevano farlo per „sesso o di genere“ così da coprire anche altre casistiche ma no, giustamente facciamo una cosa così

  7. La dimostrazione di quanto il populismo e l’incompetenza facciano danni sempre e comunque, a prescindere dall’impianto ideologico che c’è dietro. Questa è probabilmente un’iniziativa che farà contenti molti a sinistra, eppure è una boiata allo stesso livello delle altre di questo governo.

    „Chiunque cagiona la morte di una donna[…]“ è una boiata spaventosamente discriminatoria. Non che ce ne fosse bisogno, ma se proprio volevano continuare sulla strada del mettere mano al codice penale ogni 2×3 (ma mai per reati dei colletti bianchi!) bastava mettere „persona“ al posto di „donna“ e lasciare il resto. Si sarebbe applicata di più agli omicidi di donne? Sticazzi. Ma almeno quando succede all’uomo non ci si trova a dover applicare normative diverse solo perché è uomo. Altro lavoro per la Corte costituzionale, daje così.

  8. Just_a_square on

    Finalmente lo stato ammette nero su bianco che la vita di una donna vale più di quella di un uomo.

    Lo sapevamo già, ma è bello che le cose ora siano chiare e trasparenti, dato che molte persone ancora non lo avevano capito.

  9. pantograph23 on

    Sarebbe una buona notizia, se il testo non fosse stato scritto coi piedi. Purtroppo è una misura necessaria.

  10. >Il ddl va dunque a modificare il codice penale: al momento sono previste aggravanti per l’omicidio di una donna solamente se il responsabile è legato alla vittima dal matrimonio o da un rapporto di parentela

    Avranno passato al giornalista la velina sbagliata, ma questo è palesemente falso.

    >Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’articolo 575 è commesso:
    1° contro l’ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva; […]

    >La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge
    divorziato, l’altra parte dell’unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile
    convivenza o relazione affettiva, ove cessate[…]

  11. E se il DDL fosse stato fatto sapendo che la costituzionale lo boccerà giusto per poter dare addosso alla magistratura malata? 🤔

  12. Penso di non aver mai visto in vita mia una norma scritta peggio e piú incostituzionale di questa, un enorme contraddizione logica e in palese violazione dell’art.3 Cost. piú altri 3 miliardi di principi giuridici.
    L’aspetto piú comico e completamente folle è che, se passasse una norma del genere, ci si troverebbe nella situazione in cui se una donna uccidesse un uomo con le stesse condotte e ragioni elencate da questo ddl, paradossalmente prenderebbe una pena inferiore ad un uomo. Un macro errore giuridico degno del peggiore paese del terzo mondo e un’offesa alla grande cultura giurisprudenziale italiana, che vanta giuristi di calibro elevatissimo.

  13. Non ho capito, perché dovrebbe essere diverso se un uomo ammazza una donna rispetto al contrario?

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