Share.

13 Kommentare

  1. vox_tempestatis on

    Madonna che articolo di merda.

    > Il Decreto ha inserito una misura, contestata dall’opposizione

    > Un’altra misura altrettanto contestata

    > Un’altra misura altrettanto contestata

    > Poi un’altra misura altrettanto contestata

    C’ha più falsi finali ’sto articolo che una serie TV turca, e il giornalista ha un vocabolario davvero scarsissimo. Se devi scrivere una roba del genere fai prima a fare l’elenco puntato e alla fini dici che è tutto contestato, non che fai paragrafetti da 3 righe riciclando le stesse parole venti volte.

  2. Tutto sto odio per la cannabis light…boh (ma ci sarà l’escamotage che i distributori la vendono per finalità agricole?)

    Voglio vedere poi se applicheranno il ddl anche se i tassisti bloccano strade.

    Le armi non in servizio dopo l’uno bianca (vabbeh che si sarà perso il ricordo), boh.

  3. Constatando che la Corte costituzionale nel 2013 ha affermato che sia incostituzionale (e cito testualmente):

    “l’intelaiatura.. per loro natura disciplinate da leggi destinate a durare nel tempo e rispondenti ad esigenze sociali ed istituzionali di lungo periodo, secondo le linee di svolgimento dei princìpi costituzionali nel processo attuativo delineato dal legislatore“, spero facciano qualcosa a riguardo.

  4. Finalmente è stata sconfitta la piaga che rendeva questo paese una giungla: la cannabis light. Grazie mille a questo governo, ora mi sento più sicura a uscire di casa

  5. Apprehensive_Cod8575 on

    La cosa che mi spaventa é che includono anche la resistenza e la equiparano a violenza (per come é scritto l’articolo). Poi giustamente, niente bodycam, la polizia non sbaglia mai si sa, sono sempre gli altri che vanno sotto i manganelli

  6. Da quello che so questo decreto lascia molta via libera alla polizia, specie durante le proteste. È vero?

  7. 7ectornolimits on

    Sulla coca light, molto usata in parlamento, hanno inserito qualcosa nel DDL? Chiedo per un amico con la rinite.

  8. ImmersusEmergo on

    Ho letto integralmente il testo del decreto, e ammetto che anche da interprete tecnico ho fatto non poca fatica ad interpretarlo, ma il problema della scarsa qualità della legislazione lo conosciamo.

    Quindi, questo è il primo e più grande problema, molti punti sono di difficile interpretazione, e questo chiaramente porterà la giurisprudenza a dover inventare delle prassi, con tutti i problemi mediatici e fattuali che comporta.

    Andiamo nel tecnico, ci sono 3 cose abbastanza interessanti.

    1.

    E‘ stata di fatto introdotta una nuova misura cautelare (e una nuova precautelare), ovvero quella della liberazione dell’immobile occupato.

    Tale misura cautelare segue, più o meno, l’iter di altre misure cautelari, ovvero viene proposta dal pm e emessa dal giudice competente (quindi più che altro dal GIP in fase di indagini) in caso vi sia il „fumus boni iuris“ (ma non è scritto bene come lo sto mettendo io sia chiaro, è scritto molto più di merda) dell’occupazione abusiva/spossessamento sine titulo.

    Qui però noto il primo problema, ovvero io per interpretazione la vedo una nuova sorta di misura cautelare, ma non è stata inserita anche una apposita procedura penale per la stessa (o se è stato fatto non la ho carpita ancora), quindi mi viene da chiedermi diverse cose:

    – Come è ricorribile tale „atto“? Riesame come per altre misure cautelari o solamente direttamente in cassazione come rimedio residuale?

    – Come viene emessa tale misura? Inaudita altera parte? vi è un udienza dove si ascoltano le ragioni delle parti coinvolte per tale misura? (dubito)? Sui verbali sommari e le impressioni degli operanti di P.G. intervenuti sul posto? (probabile).

    Comunque, in ogni caso, non abbiamo tracce di come proceduralmente avvenga, non abbiamo neanche traccia che sia una misura cautelare (sono io che per mia conoscenza la accomuno a tale istituto, anche per la parte che andrò a spiegare in seguito.)

    1.bis

    E‘ stata introdotta di fatto una nuova misura Precautelare, ovvero che nella circostanza in cui l’abitazione di cui vi è fumus di occupazione abusiva è l’unica abitazione del querelante, possa essere sgombrata dagli agenti di p.g. intervenuti, di loro iniziativa (per questo la accomuno ad una misura precautelare, stile arresto in flagranza).

    Qui fa degli accenni procedurali, ovvero che poi tale azione ad iniziativa della P.G. debba essere tempestivamente comunicata al PM, debba essere convalidata dal GIP entro (a memoria) 10gg (ma ricordo ci fosse anche un altro adempimento intermedio entro 48h, forse il tempo per richiedere al gip la convalida), e perde di efficacia se non convalidata.

    Anche qui, possiamo vedere come questo guazzabuglio segua a grandi linee l’iter di una misura precautelare ad iniziativa della P.G., ma anche qui non sappiamo come l’eventuale convalida del gip sia ricorribile (riesame, ricorso residuale in cassazione?)

    Abbiamo anche un altro problema, se vogliamo accomunare questa misura all’arresto facoltativo in flagranza, la procedura penale ci riporta dei precisi presupposti oggettivi in cui questo può avvenire, mentre qui abbiamo un generico „Gli operanti di P.g., se rilevano elementi che facciano pressppore ecc ecc, unica abitazione del querelante, ecc ecc, possono procedere alla liberazione dell’immobile“.

    Ora, con tutto il rispetto per le FF.OO, ne ho conosciute alcune che erano a livello di logica giuridica e competenze, superiori ad avvocati di grido, ma ne ho conosciute anche alcune che dopo 20 anni di servizio non riuscivano a capire il concetto di offensività della condotta.

    Lasciare tale discrezionalità sul fumus boni iuris dell’occupazione abusiva a una pletora così eterogenea di soggetti, con competenze giuridiche potenzialmente molto differenti l’uno dall’altro, senza fissare dei criteri oggettivi dove trovare questo fumus, mi sembre avventato.

    Per un operante con una comprensione non ottima della materia e troppo zelo, un affitto in nero può essere occupazione abusiva, mentre per un altro molto più prudente, cauto e garantista, se non gli dai criteri oggettivi, non troverà mai questo fumus per agire in maniera precautelare.

    Anche qui chiaramente, col tempo, la giurisprudenza creerà una prassi, ma non va bene tutto ciò.

    Questa è sicuramente la questione più interessante, avrei voluto estrinsecarle tutte e tre, ma purtroppo il mio tempo a disposizione oggettiva è finito, pertanto elenco solo le altre due e magari le affronteròà in seguito

    2. Nuova norma a responsabilità oggettiva sulle rivolte in carcere, che sembra un travaso di „morte come conseguenza di altro reato“, con tutto quello che comporta l’eterno discorso dell’elemento soggettivo in queste fattispecie di reato (spoiler, anche qui dovrà mettere una pezza la giurisprudenza)

    3. Peculiarità sulle aggravanti aggiunte in caso di truffa alla luce delle difficoltà tecniche a cristallizzarle tempestivamente, non potendo neanche iniziare le indagini stesse per truffa prima che la querela sia pervenuta.

  9. Mi stanno stendendo quelli che difendo il decreto perché „alcuni articoli sono sensati“.

    Che è un po‘ come dire: „guarda, io ti taglio la lingua così non puoi più esprimere la tua opinione, però in cambio ti aggiusto il lavandino della cucina che sta cadendo a pezzi. Eh? Cosa ne dici?“

  10. Finalmente! I salari aumenteranno , le aziende investiranno in italia e vi sarà un altra era di prosperità /s

  11. Ma poi, siamo davvero in emergenza? Basta con sti decreti, fate leggi normalmente! Mattarella io ti amo, ma di qualcosa il tuo silenzio è preoccupante, qua si ignora il parlamento, basta decreti legge.

Leave A Reply